Sez. 6, Sentenza n. 1177 del 22/11/1995 Ud. (dep. 01/02/1996) Rv. 204557 - 01
Giudizio (Cod. proc. pen. 1988) - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Legittimo impedimento | Certificazione medica - Valutazione del tribunale - Accertamento medico - Necessità - Esclusione - Indicazione puntuale delle ragioni per le quali non si ritiene provato il legittimo impedimento a comparire - Necessità - Ricorso a clausole di stile - Insufficienza - Fattispecie in tema di certificazione di colite ulcerosa in fase attiva.
Giudizio (Cod. proc. pen. 1988) - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Legittimo impedimento
Il tribunale può apprezzare discrezionalmente la prova addotta dall'imputato per giustificare l'impedimento a comparire anche senza disporre accertamento tecnico, ma deve procedere ad una adeguata valutazione del referto e dare ragione del proprio convincimento con motivazione logica e corretta. (Nel caso di specie la corte ha annullato l'ordinanza dichiarativa della contumacia con la quale il tribunale aveva disatteso una certificazione attestante una "colite ulcerosa in fase attiva" con la clausola di stile, costituente motivazione apparente, "dal certificato non emerge l'assoluto impedimento a comparire").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)