Sez. 3, Sentenza n. 6078 del 13/11/2025 Ud. (dep. 13/02/2026) Rv. 289522-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello del solo imputato - Applicazione di pena detentiva di specie diversa di minore gravità, ma quantificata in misura maggiore - Violazione del divieto - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello, emessa a seguito di impugnazione del solo imputato, con cui è irrogata una pena detentiva di specie diversa e meno grave, quantificata in misura superiore rispetto alla pena originaria, posto che l'espressione "pena più grave per specie o quantità", di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ha finalità di coordinamento logico tra i due termini in essa contenuti, sicché deve operarsi un confronto per quantità anche tra pene di specie diversa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione che, in un caso di continuazione, in conseguenza dell'assoluzione dell'imputato dal reato base più grave, punito con la reclusione, aveva rideterminato la pena, per le due residue imputazioni costituite da contravvenzioni, mediante applicazione dell'arresto, quantificato in misura superiore rispetto all'entità dell'originaria reclusione).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 17 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 335 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/11/2007 num. 193 art. 6 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)