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Sez. 6, Sentenza n. 31266 del 16/06/2009 Ud. (dep. 29/07/2009) Rv. 244793 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Divieto di "reformatio in peius" - Pena - Reati uniti dal vincolo della continuazione - Operatività del divieto - Limiti.
Stato
decisa il 2009-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244793-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Nel giudizio di rinvio l'assoluzione per il reato più grave di una continuazione criminosa fa operare il divieto della "reformatio in peius", nella parte della condanna per i reati "satellite", nei termini di vincolo all'irrogazione di una pena complessivamente inferiore a quella già inflitta, senza riferimento alle singole componenti e, quindi, senza vincolo di inderogabilità "in peius" della pena base individuata nel limite edittale minimo fissato per il reato più grave, per il quale è poi intervenuta l'assoluzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)