Sez. 1, Sentenza n. 11713 del 01/08/2003 (Rv. 565561 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Disciplina transitoria - Presupposto processuale previsto dall'art. 6 (preventiva e tempestiva proposizione del ricorso alla Corte di Strasburgo) - Prova della sussistenza - Onere dell'istante - Potere del giudice di sopperire al mancato assolvimento dell'onere della parte - Esclusione - Art. 3, comma quinto, legge cit. - Inconferenza - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, secondo la disciplina transitoria della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 6 la parte ha l'onere di dimostrare di avere preventivamente e tempestivamente proposto il ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo; né il giudice è abilitato a sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte, essendo al riguardo inconferente l'art. 3, comma quinto, della stessa legge, il quale, nel dare alle parti la facoltà di richiedere al giudice l'acquisizione di atti e documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione del diritto alla ragionevole durata, non si riferisce in alcun modo agli atti e ai documenti da cui possa desumersi la prova della tempestività del ricorso e dell'esistenza delle altre condizioni prescritte dalla legge per la sua ammissibilità.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)