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Sez. L, Sentenza n. 19297 del 14/07/2008 (Rv. 604870 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Clausola di riserva di ripetizione - Validità - Conseguenze - Accertamento giudiziale negativo del credito previdenziale - Possibilità - Limiti - Fattispecie in tema di contributi relativi ai decimi di senseria.
Stato
decisa il 2008-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604870-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di condono previdenziale, a seguito dell'emanazione dell'art. 81 della legge n. 448 del 1998 (che ha sancito la validità delle clausole di riserva di ripetizione apposte alla domanda di condono previdenziale e la possibilità di accertamento negativo contenzioso del debito relativo), i soggetti che si sono avvalsi del condono ed hanno apposto allo stesso una clausola di riserva sono stati posti nella stessa condizione di quelli che abbiano pagato i contributi senza avvalersi di condono, sicché, come questi ultimi, possono richiedere in restituzione i contributi versati solo nei limiti in cui il rapporto non sia esaurito per effetto del maturarsi della prescrizione o del passaggio in giudicato di una decisione giudiziale sfavorevole. (Nella specie, in controversia concernente l'applicazione dell'art. 5 del d.l. 535 del 1996, convertito nella legge n. 647 del 1996, che aveva escluso i decimi di senseria dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, facendo salvi i versamenti precedentemente fatti sui predetti emolumenti, la S.C. in applicazione del principio su esteso, ha statuito che l'esclusione della restituzione dei contributi versati valesse sia nei confronti di chi aveva pagato i contributi regolarmente, sia chi aveva pagato i contributi in misura ridotta in virtù di condono e con riserva di ripetizione).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 647 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/1996 num. 535 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)