Sez. L, Sentenza n. 1124 del 14/02/1996 (Rv. 495831 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Criterio della media triennale ex art. 2121 cod. civ. nel testo vigente prima della legge n. 297 del 1982 - Ambito di applicazione - Estensione ad elementi diversi da quelli contemplati nella norma - Inammissibilità - Conseguenze - Calcolo dell'incidenza sull'indennità di anzianità del compenso per lavoro straordinario continuativo ma variabile - Applicabilità del suddetto criterio - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE
Il criterio della media triennale - adottato dall'art. 2121 cod. civ. (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297) in tema di computo, nella base di calcolo dell'indennità di anzianità, di emolumenti di importo variabile non già in relazione alla quantità dell'attività lavorativa, ma in relazione alla quantità del risultato, mediato (partecipazione agli utili), o immediato (cottimo, provvigioni) - costituisce una deroga al principio generale dell'onnicomprensività dell'ultima retribuzione e, pertanto, attesa l'eccezionalità della relativa previsione (ed il conseguente divieto di applicazione analogica), non è estensibile ad elementi diversi da quelli (provvigioni, premi di produzione e partecipazioni) contemplati dalla norma; in particolare il suddetto criterio non è estensibile al compenso per lavoro straordinario espletato continuativamente ma con carattere di variabilità, il quale deve essere considerato con riferimento all'ammontare dell'ultima retribuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)