Sez. 1, Sentenza n. 3350 del 05/06/1985 (Rv. 441018 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ATTIVITÀ ECONOMICA CONGIUNTAMENTE ESPLETATA DAI CONIUGI IN EPOCA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - ACQUISTO DI BENI EFFETTUATO DAL SINGOLO PARTECIPANTE CON I PROVENTI COMUNI - OBBLIGO DI TRASFERIRE IL BENE PRO QUOTA O DI RISARCIRE L'ALTRO PARTECIPANTE - DONAZIONE DELL'ACQUIRENTE DI ALCUNI BENI ACQUISTATI ALL'ALTRO CONIUGE - DONAZIONE RIMUNERATORIA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ATTIVITÀ ECONOMICA CONGIUNTAMENTE ESPLETATA DAI CONIUGI IN EPOCA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - ACQUISTO DI BENI EFFETTUATO DAL SINGOLO PARTECIPANTE CON I PROVENTI COMUNI - OBBLIGO DI TRASFERIRE IL BENE PRO QUOTA O DI RISARCIRE L'ALTRO PARTECIPANTE - DONAZIONE DELL'ACQUIRENTE DI ALCUNI BENI ACQUISTATI ALL'ALTRO CONIUGE - DONAZIONE RIMUNERATORIA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA.*
Qualora un'attività economica, congiuntamente espletata dai coniugi in epoca anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, sia qualificabile come comunione tacita familiare, secondo la previsione dell'allora vigente art. 2140 cod. civ. (dettato con specifico riferimento all'attività agricola, ma estensibile anche ad attività diverse, quali quelle commerciali), l'acquisto di beni, effettuato dal singolo partecipante con i proventi comuni, comporta l'Obbligo di trasferirli "pro quota" all'altro partecipante, o comunque di risarcirlo per la porzione di detti proventi a lui spettante. Ne consegue che, ove il primo di detti coniugi doni al secondo alcuni beni, come mezzo al fine di riconoscere e soddisfare l'indicato diritto, il relativo contratto è riconducibile nell'ambito della donazione rimuneratoria (art. 770 cod. civ.), e si sottrae quindi alla possibilità di revoca per ingratitudine (art. 805 cod. civ.). (V 6129/82, mass n 423821; (V 131/81, mass n 410529).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 770, Cod. Civ. art. 805, Cod. Civ. art. 2140, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)