Sez. 1, Sentenza n. 1899 del 09/03/1985 (Rv. 439816 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ - DI ELETTRODOTTO - INDENNITÀ - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - DANNI DERIVANTI DALLA COSTRUZIONE DELLA LINEA E DALLE NECESSARIE OCCUPAZIONI TEMPORANEE - INCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ - DI ELETTRODOTTO - INDENNITÀ - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - DANNI DERIVANTI DALLA COSTRUZIONE DELLA LINEA E DALLE NECESSARIE OCCUPAZIONI TEMPORANEE - INCLUSIONE.*
Con riguardo all'imposizione su fondo privato di servitù di elettrodotto, con liquidazione della relativa indennità secondo i criteri di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, la Competenza funzionale in unico grado della Corte d'appello, prevista dall'art. 19 della citata legge per l'opposizione avverso la stima di detta indennità, si estende alle pretese inerenti ai "danni" derivanti dalla costruzione della linea e dalle necessarie occupazioni temporanee, i quali, a norma dell'art. 123 quinto comma del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, configurano sostanzialmente componenti dell'indennità medesima, ma non anche alla domanda risarcitoria per occupazione illegittima, la quale, autonoma e distinta dalla suddetta opposizione, resta soggetta alle ordinarie regole della Competenza per valore. (V 3173/82, mass n 421116; (V 2930/82, mass n 420834).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)