Sez. 3, Sentenza n. 3964 del 14/06/1986 (Rv. 446784 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA TRA GIUDICE DEL LAVORO E SEZIONI SPECIALIZZATE - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - EFFETTI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA TRA GIUDICE DEL LAVORO E SEZIONI SPECIALIZZATE - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - EFFETTI.*
L'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 ha lasciato invariato il regime di ripartizione della Competenza tra giudice del lavoro e Sezioni specializzate agrarie, con la conseguenza che restano attribuite a quest'ultime non solo le controversie concernenti l'affitto dei fondi rustici, ma anche quelle relative all'applicabilità o meno della proroga legale ai rapporti associativi nonché alla domanda di risoluzione del contratto e conseguente rilascio del fondo; mentre appartengono al pretore, ex art. 409 cod. proc. civ., quelle afferenti alla trasformazione del rapporto associativo in affitto, discutendosi del rapporto sostanziale e non della sua eventuale proroga, nonché la domanda (riconvenzionale) diretta alla Determinazione dell'indennità di cui all'art. 43 della legge n. 203 del 1982, in ordine alle quali non può operarsi l'attrazione nella Competenza del giudice specializzato, trattandosi di Competenza per materia. (V 1899/85, mass n 439816; (V 1490/84, mass n 433577; (V 5413/84, mass n 437111; (V 16/83, mass n 424806).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)