Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 20/04/1985 (Rv. 440414 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - MANCATO DEPOSITO DEGLI ATTI O MANCATA INDAGINE PREVISTO DALL'ART. 27 COD. CIV. - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL GRAVAME.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - MANCATO DEPOSITO DEGLI ATTI O MANCATA INDAGINE PREVISTO DALL'ART. 27 COD. CIV. - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL GRAVAME.*
Il principio del doppio grado di giurisdizione (non assistito da garanzia costituzionale) non comporta necessariamente che la causa e le singole questioni che ne sono oggetto vengano in concreto decise due volte da giudici diversi con l'effetto che, particolarmente in tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, qualora il giudice di primo grado non abbia disposto il deposito degli Atti, ai sensi del terzo comma dell'art. 274 cod. civ., o non abbia compiuto l'indagine prevista dalla norma suddetta, oppure l'abbia compiuta in modo incompleto o insufficiente, il giudice del gravame può compiere o completare direttamente l'inchiesta sommaria prevista ai fini della delibazione dell'ammissibilità dell'Azione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. (Conf 4285/80, mass n 408150; (Conf 471/77, mass n 384023).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)