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Sez. 5, Sentenza n. 28091 del 30/12/2009 (Rv. 611147 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Iscrizione a ruolo in pendenza dell'impugnazione dell'avviso di accertamento - Ammissibilità - Limiti - Intero ammontare della pretesa tributaria - Necessità - Conseguenze - Riscossione frazionata - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611147-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art.72 del d.lgs. 15 novembre 1993 n.507 non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, quindi in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie, l'iscrizione a ruolo del solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art.15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602. Ne consegue che, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l'avviso di accertamento, resta consentito all'ente impositore di provvedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo, come previsto dal comma primo dell'art.15 cit., non potendo tale fattispecie essere sussunta neppure sotto l'art.68, comma 1, del d.lgs.31 dicembre 1992, n.546, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 com. 1 CORTE COST., DPR 15/11/1993 num. 507 art. 72, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)