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Sez. 1, Sentenza n. 20472 del 29/01/2016 Cc. (dep. 17/05/2016) Rv. 266890 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Disposizioni introdotte dall'art. 4 D.L. n. 146 del 2013, conv. in L. n. 10 del 2014 - Applicabilità ai collaboratori di giustizia condannati per uno dei reati ostativi di cui all'art. 4 - Bis ord. pen. ammessi a permesso premio - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266890-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di liberazione anticipata "speciale", l'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge (di conversione) 21 febbraio 2014, n. 10, esclude dal beneficio i soggetti condannati per uno dei reati previsti dall'art. 4-bis ord. pen. e non prevede alcuna eccezione a favore dei collaboratori di giustizia, anche qualora questi abbiano avuto accesso a misure premiali (nella specie: permessi premio) in deroga alle disposizioni ordinarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)