Sez. 1, Sentenza n. 31421 del 12/05/2015 Cc. (dep. 20/07/2015) Rv. 264757 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata speciale - Presupposti - Status di collaboratore di giustizia - Presunzione automatica del "ravvedimento" - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione della liberazione anticipata speciale, introdotta dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, la condizione di collaboratore di giustizia non comporta alcun automatismo favorevole al condannato, in presenza o meno dei reati ostativi previsti dall'art. 44bis della legge n. 354 del 1975, essendo sempre necessario l'accertamento, da parte del Tribunale di sorveglianza, del requisito del "ravvedimento", che presuppone una convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e la formulazione, quanto meno in termini di elevata e qualificata probabilità, di un giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita alle regole dettate dall'ordinamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16 novies, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)