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Sez. 1, Sentenza n. 8668 del 12/01/2018 Cc. (dep. 22/02/2018) Rv. 272312 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Collaboratori di giustizia - Divieto di concessione previsto dall'art. 58-quater, comma 2 e 3, ord. pen. per i condannati nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa - Operatività anche nei confronti dei collaboratori di giustizia - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272312-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58-quater, comma 2 e 3, ord. pen. per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena ovvero è stato emesso il provvedimento di revoca, non opera per i soggetti che abbiano collaborato con la giustizia. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione dell'art. 16-nonies, comma 4, del d.l. 16 gennaio 1991, n. 8, conv. in legge 15 marzo 1991, n. 82, che consente di applicare benefici penitenziari anche a soggetti condannati per delitti ostativi che abbiano collaborato con la giustizia, è svincolata dai limiti contenuti nell'ordinamento penitenziario vigente, con la sola eccezione di quello di cui all'art. 58-quater, comma, ord. pen. relativo ai condannati per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen., che non è espressamente incluso tra le norme derogate dal citato art. 16-nonies).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Decreto Legge 16/01/1991 num. 8 art. 16 novies com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)