Sez. 3, Sentenza n. 1093 del 09/02/1985 (Rv. 439224 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale a norma della legge n. 742 del 1969 trova applicazione pure per le cause, previste dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, di recesso del locatore per necessità, atteso che queste non rientrano né nelle ipotesi d'inapplicabilità della sospensione previste dallo art. 3 della citata legge n. 742 del 1969, essendo l'esclusione della sospensione dei termini per le cause di cui all'art. 409 cod. proc. civ. (nuovo testo), correlata, non alla specialità del rito, ma alla materia e all'urgenza di dette controversie, onde non può ritenersi che, con l'assimilazione per il rito, sia stata estesa anche alle controversie di rilascio d'immobile locato, né nella richiamata elencazione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.d. 30 gennaio 1941 n. 12) non consentendo la sua tassatività un'interpretazione estensiva, né analogica. (V 3077/83; (V 6645/82; (Conf 4067/82).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)