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Sez. 3, Sentenza n. 3602 del 15/06/1985 (Rv. 441207 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE DI RECESSO DEL LOCATORE PREVISTA DALLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE.*
Stato
decisa il 1985-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441207-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE DI RECESSO DEL LOCATORE PREVISTA DALLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dalla legge n. 742 del 1969, trova applicazione anche per le cause di recesso del locatore per necessità, atteso che esse non rientrano nelle ipotesi di inapplicabilità della sospensione indicate all'art. 3 della legge suddetta, né nell'elencazione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.d. 30 gennaio 1941 n. 12), la cui tassatività non consente interpretazione estensiva od analogica. (Conf 1093/85, mass n 439224; (Conf 4067/82, mass n 422040).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)