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Sez. 1, Sentenza n. 17393 del 24/07/2009 (Rv. 609663 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Attività di intermediazione mobiliare - Appropriazione indebita delle somme consegnate al promotore finanziario - Responsabilità dell'intermediario - Ambito - Violazione della normativa relativa alle modalità di consegna - Concorso del fatto colposo dell'investitore - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2009-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609663-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione mobiliare, qualora il promotore finanziario si sia indebitamente appropriato delle somme di denaro consegnategli dall'investitore, la consegna delle stesse con modalità difformi da quelle prescritte dall'art. 5, comma 8, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e dal regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 5388 del 2 luglio 1991 non vale ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta dell'agente e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente. Ed infatti la richiamata normativa è destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore, e non può essere interpretata nel senso che da essa derivi un onere di diligenza a carico del medesimo, la cui violazione gli sia addebitabile a titolo di colpa concorrente o esclusiva, a meno che non emerga la collusione o quantomeno la fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, delle regole di condotta su quest'ultimo gravanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)