diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1741 del 25/01/2011 (Rv. 616356 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE | Intermediari finanziari - Violazione degli obblighi di comportamento del promotore finanziario - Concorso di colpa dell'investitore - Presupposti - Effettuazione di pagamenti con modalità difformi da quelle prescritte dal contratto - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616356-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE

In tema di intermediazione finanziaria la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori elementi - può costituire da sola concause del danno subito dall'investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, rispettivamente commi primo e secondo, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)