Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 937 del 17/01/2011 (Rv. 616232 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione mobiliare - Consegna del denaro al promotore finanziario - Mancanza del contratto scritto con l'intermediario - Utilizzo autonomo delle somme da parte del promotore - Azione di restituzione - Legittimazione passiva del promotore - Sussistenza - Fondamento.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, il promotore finanziario, cui siano state consegnate somme in assenza di contratto scritto con l'intermediario e che le abbia adoperate a beneficio di terzi, รจ legittimato passivo dell'azione restitutoria, promossa dal soggetto che tali somme gli abbia consegnato, in quanto, in difetto di un'idonea causa di attribuzione, l'obbligo restitutorio grava su chi ha fatto proprio l'importo in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)