Sez. 1, Sentenza n. 8229 del 07/04/2006 (Rv. 588164 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Attività di intermediazione mobiliare - Responsabilità solidale dell'intermediario - Ambito - Consegna da parte del cliente al promotore di somme di danaro con modalità difformi da quelle prescritte - Indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore - Interruzione del nesso di causalità - Concorso del fatto colposo dell'investitore - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione mobiliare, in ordine alla quale l'art. 5, quarto comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità (nella specie, con assegni bancari al portatore) difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente. Nè un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)