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Sez. L, Sentenza n. 5250 del 29/11/1989 (Rv. 464421 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - NESSO CAUSALE - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464421-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - NESSO CAUSALE - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*

Con riguardo al dovere di diligenza del lavoratore subordinato, la cui inosservanza comporta l'Obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve, configurabile nella mancata osservanza delle istruzioni legittimamente impartite al dipendente, il giudice del merito nel ricercare il nesso di causalità tra il comportamento addebitato al lavoratore ed il danno risentito dal datore, deve valutare la posizione del primo con riferimento alla sua qualifica professionale, alla natura delle incombenze affidategli, nonché alle situazioni ambientali ed aziendali nelle quali egli esplica le sue mansioni. (V 7861/87, mass n 455660; (V 6342/87, mass n 454616).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)