Sez. L, Sentenza n. 1970 del 24/03/1980 (Rv. 405603 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - ACCERTAMENTO DEL CARATTERE FITTIZIO DEL LICENZIAMENTO ED IMMEDIATA RIASSUNZIONE - RESTITUZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA RICEVUTA - OBBLIGO DEL LAVORATORE - INTERESSI RELATIVI - DECORRENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - ACCERTAMENTO DEL CARATTERE FITTIZIO DEL LICENZIAMENTO ED IMMEDIATA RIASSUNZIONE - RESTITUZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA RICEVUTA - OBBLIGO DEL LAVORATORE - INTERESSI RELATIVI - DECORRENZA.*
A seguito dell'accertamento del carattere fittizio di un licenziamento seguito da immediata riassunzione, il lavoratore deve restituire la somma percepita a titolo di indennita di anzianita e, trattandosi di una ipotesi di indebito oggettivo, gli interessi sulla stessa, ove non si faccia questione di mala fede da parte dell'accipiente, decorrono dalla data della domanda giudiziale. (V 204/78, mass n 391391; (V 2131/77, mass n 385864).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)