Sez. L, Sentenza n. 2214 del 29/03/1985 (Rv. 440097 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - CORRESPONSIONE DI UNA PARTE IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO AGLI INTERESSI LEGALI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DEFINITIVA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - CORRESPONSIONE DI UNA PARTE IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO AGLI INTERESSI LEGALI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DEFINITIVA - CONDIZIONI.*
Qualora una parte dell'indennità di anzianità sia stata corrisposta al lavoratore nel corso del rapporto di lavoro, occorre distinguere se la liquidazione parziale ed anticipata sia stata accettata a titolo di acconto oppure l'indennità sia stata versata per una fittizia, e quindi illecita risoluzione del rapporto, giacché nel primo caso - all'atto della liquidazione definitiva - vanno computati gli interessi legali sull'acconto in favore del datore di lavoro, mentre nel secondo caso - trattandosi di un indebito oggettivo - gli interessi vanno computati solo se il debitore che abbia percepito le somme indebite sia in mala fede, e tale non è il lavoratore che abbia subito il fittizio frazionamento del suo rapporto di lavoro per l'intento fraudolento del datore di lavoro in contrasto con il principio di infrazionabilità dell'indennità di anzianità. (V 1970/80, mass n 405603; (V 2034/78, mass n 391390; (V 2034/78, mass n 391391; (V 2131/77, mass n 385864).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)