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Sez. L, Sentenza n. 2131 del 21/05/1977 (Rv. 385864 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CORRESPONSIONE DI UNA PARTE DI ESSA IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONTEGGIO FINALE - CALCOLO - CRITERI - INTERESSI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO - COMPUTABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385864-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CORRESPONSIONE DI UNA PARTE DI ESSA IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONTEGGIO FINALE - CALCOLO - CRITERI - INTERESSI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO - COMPUTABILITA - CONDIZIONI.*

Qualora una parte dell'indennita di anzianita sia stata corrisposta in costanza del rapporto di lavoro (cio che e possibile, data la legittimita del sistema di liquidazione dell'indennita cosiddetto a scaglioni), occorre tener presente: a) che il conteggio finale della indennita deve essere riferito sempre all'ultima retribuzione; b) che a favore del datore di lavoro vanno computati gli interessi solo se la liquidazione parziale ed anticipata sia stata accettata a titolo d'acconto; se invece, sia stata versata per una fittizia, eppero illecita, risoluzione del rapporto di lavoro, essa, in quanto priva di causa, da luogo ad un indebito oggettivo, onde gli interessi sono dovuti solo se il lavoratore ha percepito la somma in mala fede.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)