Sez. 1, Sentenza n. 13149 del 29/12/1995 (Rv. 495229 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO | Disciplina ex art. 70 legge fallimentare - Abrogazione implicita ex legge n. 151 del 1975 - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO
La disposizione dell'art. 70 legge fallim. - secondo cui i beni che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento si presumono acquistati con denaro del fallito, salvo prova contraria - deve ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, atteso che la presunzione, e la conseguente inversione dell'onere della prova, che detta norma introduce, viene a collidere, per la valenza assolutamente antinomica dei presupposti da cui muove e dei risultati a cui approda, oltre che con specifiche disposizioni ed istituti del nuovo diritto di famiglia - segnatamente, nel regime di comunione legale, con il canone della parità delle posizioni dei coniugi e della uguale dignità del rispettivo apporto economico al benessere della famiglia con il lavoro prestato vuoi fuori casa che entro le mura domestiche, nonché nel regime di separazione dei beni con la convenzionalità di tale scelta che si ricollega normalmente ad una situazione in cui entrambi i coniugi hanno proprie e distinte fonti di reddito - anche con l'indicata normativa considerata nel suo complesso, interpretata, secondo i canoni della esegesi adeguatrice, in modo conforme al dettato costituzionale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 70 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 70 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 215 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)