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Sez. 1, Sentenza n. 1871 del 08/03/1996 (Rv. 496216 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO | Disciplina ex art. 70 legge fallimentare - Abrogazione implicita ex legge n. 151 del 1975 - Fondamento.
Stato
decisa il 1996-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496216-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO

La disposizione dell'art. 70 legge fall., secondo cui i beni che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento si presumono acquistati con denaro del fallito, salvo prova contraria, deve ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, atteso che tale presunzione - che si basa sulla posizione economica di debolezza di uno dei coniugi (tradizionalmente della moglie) e sulla configurazione di una posizione di supremazia del marito (o comunque del coniuge forte) - si pone in netto contrasto con i principi di parità, di pari dignità, di partecipazione e di uguale valorizzazione del lavoro di entrambi i coniugi, affermati dalla legge di riforma, ed inoltre pregiudicherebbe la posizione del coniuge che volesse utilizzare la possibilità di passare in via giudiziale (art. 193 comma 2 cod. civ.) dal regime di comunione legale a quello di separazione a seguito della condotta "disordinata" dell'altro coniuge imprenditore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 70 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 70 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)