Sez. 2, Sentenza n. 5079 del 30/05/1990 (Rv. 467487 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - INTERESSE DI MERO FATTO - IRRILEVANZA - INCAPACITÀ A TESTIMONIARE - ECCEZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - TERMINI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - INTERESSE DI MERO FATTO - IRRILEVANZA - INCAPACITÀ A TESTIMONIARE - ECCEZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - TERMINI.*
L'interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, assunto dall'art. 246 cod. proc. civ. come elemento determinante l'incapacità a testimoniare, non è qualunque interesse di fatto, ma solo quello che può autorizzare il soggetto ad essere parte nella causa e cioè a chiedere ovvero a contestare un diritto soggettivo; la detta incapacità può essere fatta valere dalla parte interessata con la prima difesa successiva all'udienza di escussione, allorquando a questa non sia stata presente a mezzo del suo procuratore, altrimenti deve essere fatta valere nella stessa udienza in cui la prova testimoniale viene assunta. (V 5203/89, mass n 464381, sulla prima parte; (V 1369/89, mass n 462211, sulla prima parte; (V 1425/87, mass n 450887, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)