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Sez. L, Sentenza n. 9172 del 07/06/2003 (Rv. 564069 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Azione di mero accertamento - Presupposto - Attuale verificarsi della lesione di un diritto - Necessità - Esclusione - Stato di incertezza oggettiva sul rapporto e sul suo contenuto - Sufficienza - Valutazione della sussistenza dell'interesse - Criteri - Fattispecie relativa ad azione di accertamento della qualifica di quadro proposta da lavoratore cessato dal servizio, con espressa riserva di agire successivamente per far valere ogni diritto conseguente all'illegittimo inquadramento.
Stato
decisa il 2003-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564069-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

L'interesse ad agire con l'azione di accertamento per il riconoscimento di una superiore qualifica non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che possono essere successivamente accertati, costituendo la rimozione della detta incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice, che stabilisca la sussistenza o meno del diritto alla qualifica pretesa per il periodo di prestazione dell'attività lavorativa, ancorché cessata; l'accertamento della sussistenza dell'interesse ad agire deve in ogni caso compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine di merito concernente l'esistenza dell'interesse sostanziale tutelato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire, l'appello di un lavoratore che, benché cessato dal servizio, aveva chiesto il riconoscimento della qualifica di quadro, con espressa riserva, formulata sin dal ricorso introduttivo di primo grado - contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata - e reiterata nel ricorso in appello, di far valere in separato giudizio ogni altro diritto violato e non azionato e in particolare ogni diritto di natura economica conseguente all'illegittimo inquadramento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)