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Sez. 5 - , Sentenza n. 22329 del 13/09/2018 (Rv. 650506 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative in materia tributaria - Presunzione di colpa a carico del contribuente - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650506-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso.(In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, ritenendo necessaria, per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 304 del d.P.R. n. 43 del 1973, in materia doganale, la prova da parte dell'Amministrazione del comportamento doloso della contribuente, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione stante la difficoltà nella classificazione merceologica della merce da esportare).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 304, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)