Sez. 5 - , Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019 (Rv. 653863 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni tributarie - Esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo - Ignoranza incolpevole dei presupposti - Sufficienza - Onere probatorio - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. (Fattispecie in tema di condono tombale in cui la S.C. ha ritenuto che le operazioni di "compliance" tributaria affidate a professionista rimasto inadempiente fossero comunque addebitabili al contribuente per "culpa in vigilando").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)