Sez. 5, Sentenza n. 4171 del 20/02/2009 (Rv. 606925 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Istanza di rimborso IVA eccedente il dovuto in difformità della dichiarazione - Violazione amministrativa tributaria ex art. 5, quinto comma d.lgs. n. 471 del 1997 - Elemento psicologico - Sufficienza della colpa ex art. 5, primo comma, d.lgs. n. 472 del 1997 e 3 legge n. 689 del 1981 - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione della responsabilità del contribuente per aver chiesto un rimborso IVA in misura eccedente il dovuto, per difformità dalla dichiarazione, non è richiesto l'accertamento di un intento fraudolento, in quanto l'art. 5, quinto comma, del d.lgs. n. 471 del 1997 configura l'illecito tributario senza richiedere il dolo specifico, e l'art. 5, primo comma del d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio di cui all'art. 3 della legge n. 689 del 1981, ritiene sufficiente, ai fini della punibilità, l'elemento psicologico della colpa, peraltro presunta a carico di colui che abbia consapevolmente e volontariamente posto in essere l'atto vietato. (Nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto sufficiente ad escludere la punibilità la rettifica della dichiarazione difforme presentata un mese dopo la proposizione dell'istanza di rimborso decuplicata rispetto al dovuto, peraltro non accompagnata dal pagamento della sanzione in misura ridotta).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 18/12/1997 num. 471 art. 5 com. 5 CORTE COST., Legge 18/12/1997 num. 472 art. 5 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)