diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12216 del 03/07/2004 (Rv. 574088 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione della contestazione - Termine - Decorrenza - Dall'esito del procedimento di accertamento - Configurabilità - Data di commissione della violazione - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine iniziale della notificazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574088-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi secondo e sesto della legge 689/81) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutato in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non abbia fatto corretta applicazione di tale principio in quanto, a fronte di due successivi verbali dell'Ispettorato del lavoro, a distanza di oltre un anno l'uno dall'altro, non aveva verificato se il secondo verbale conteneva il risultato di indagini compiute medio tempore o si limitava a ripetere circostanze già evidenziate nel primo verbale).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)