Sez. L, Sentenza n. 16435 del 03/11/2003 (Rv. 567837 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Attività economica - Carattere imprenditoriale - Estremi - Remunerazione dei fattori produttivi - Necessità - Scopo di lucro - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie relativa all'accertamento del carattere imprenditoriale di attività svolta dalla Comunità ebraica di Venezia. .
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce lo imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere imprenditoriale dell'attività svolta dalla Comunità ebraica di Venezia nella gestione di una casa di riposo, assumendo apoditticamente che la qualifica imprenditoriale è incompatibile con la funzione socio - assistenziale svolta dalla Comunità ebraica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)