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Sez. L, Sentenza n. 5766 del 14/06/1994 (Rv. 487055 - 01)

Impresa - In genere | Attività economica - Carattere imprenditoriale - Estremi - Remunerazione dei fattori produttivi - Necessità - Scopo di lucro - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie relativa all'accertamento del carattere imprenditoriale dell'attività svolta dall'Ospedale del Bambino Gesù.
Stato
decisa il 1994-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487055-01

Impresa - In genere

In presenza degli altri requisiti fissati dall'art. 2082 cod. civ., ha carattere imprenditoriale l'attività economica, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ed esercitata in via esclusiva o prevalente, che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce lo imprenditore ad esercitare la sua attività; deve essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto il carattere imprenditoriale dell'attività svolta dallo Ospedale del Bambino Gesù e la conseguente applicabilità degli artt. 35 e 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente l'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108, avendo attribuito rilievo non tanto all'eventuale destinazione a fini benefici dell'utile conseguito, ovvero all'assenza di un utile dopo la copertura dei costi, quanto all'obiettiva economicità dell'attività stessa, desumibile in particolare dal fatto che l'ospedale percepisce, come corrispettivo del servizio reso, gli introiti della diaria versata dalla Regione - che copre, fra l'altro, tutti i costi derivanti dall'assistenza ospedaliera, ivi comprese le spese di ammortamento degli impianti e di ammodernamento delle attrezzature, nonché le spese necessarie per la retribuzione del personale dipendente e per l'addestramento e l'aggiornamento del personale infermieristico - nonché le somme versate dai privati che non hanno diritto all'assistenza mutualistica ovvero che optino per il servizio a pagamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)