Sez. L, Sentenza n. 1418 del 23/01/2007 (Rv. 594309 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Controversia concernente il rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza - Condizioni - Valutazione di congruità dell'Avvocatura erariale - Espressione di discrezionalità tecnica - Sindacato del giudice - Contenuto - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, "nei limiti riconosciuti congrui dell'Avvocatura dello Stato" (art. 18 d.l. n. 67 del 1997, conv. in legge n. 135 del 1997), il dipendente, ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell'ufficio, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la sua difesa entro i limiti di quanto strettamente necessario (trattandosi di erogazioni gravanti sulla finanza pubblica) secondo il parere di un organo tecnico altamente qualificato - l'Avvocatura erariale - per valutare sia le necessità difensive del funzionario, in relazione alle accuse che gli vengono mosse ed ai rischi del giudizio penale, sia la conformità della parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale. Tale parere, espressione di discrezionalità tecnica, è soggetto al vaglio del giudice ordinario per il necessario controllo del rispetto dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, in applicazione del principio di cui in massima, aveva ritenuto corretto il parere espresso dall'Avvocatura erariale, sul presupposto che il processo penale per il reato di abuso d'ufficio, per quanto delicato e non semplice, non era di tale importanza da consigliare la nomina di due difensori, né ciò era stato dimostrato con produzioni documentali, e specificato, quanto all'onere probatorio da assolvere ai fini dell'accoglimento della domanda, che il parere poteva essere contestato non richiamando soltanto il diritto del funzionario a nominare due difensori, ma dimostrando che per la particolare natura dell'affare, per l'esigenza di apporto specialistico di un legale versato in una branca non comune o per altre particolari circostanze, era opportuna, e non solo consentita, la difesa da parte di due professionisti, sì da rendere incongrua ed ingiustificabile la valutazione dell' Avvocatura erariale per la liquidazione della parcella ad un solo legale. La cassazione della sentenza era stata richiesta sul presupposto che il giudice non avesse considerato la qualità di dirigente a contratto, per cui un'eventuale condanna avrebbe comportato la cessazione del rapporto di lavoro, eventualità scongiurata soltanto a seguito dell'assoluzione in sede penale, seguita dall'archiviazione del procedimento disciplinare, sì che il parere dell'Avvocatura in ordine all'adeguatezza della difesa avrebbe dovuto essere espresso in via preventiva, e non successivamente all'assoluzione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 18 CORTE COST., Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)