diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 38825 del 28/04/2017 Cc. (dep. 04/08/2017) Rv. 271299 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Con obbligo di soggiorno in un determinato comune - Autorizzazione ad allontanarsi - Presupposti - Gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271299-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il tribunale aveva autorizzato il sottoposto ad abbandonare il luogo di soggiorno obbligato per ragioni di cura e di lavoro, rilevando da un lato la carenza di una specifica motivazione in ordine alla gravità della situazione sanitaria, dall'altro l'assenza nel parametro normativo della possibilità di autorizzare l'allontanamento dal domicilio coatto per motivi di lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 12 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)