Sez. 6, Sentenza n. 47588 del 04/11/2014 Cc. (dep. 18/11/2014) Rv. 261083 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Con obbligo di soggiorno in un determinato comune - Autorizzazione ad allontanarsi - Presupposti - Esigenze connesse al diritto di difesa altrimenti tutelabili - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, ma non anche al fine di soddisfare esigenze correlate all'esercizio del diritto di difesa e suscettibili di essere tutelate in forme alternative compatibili con i limiti imposti dal provvedimento in corso di esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il tribunale aveva autorizzato il sottoposto a recarsi nel comune capoluogo di regione per un colloquio con il proprio difensore).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)