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Sez. 6, Sentenza n. 17852 del 27/05/2020 Cc. (dep. 10/06/2020) Rv. 279028 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune – Autorizzazione ad allontanarsi – Presupposti – Esigenze lavorative – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279028-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In tema di misure di prevenzione, l'autorizzazione all'allontanamento dal domicilio coatto può essere concessa alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune solo quando ricorrano gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia e non per soddisfare altre ragioni, quali quelle connesse ad esigenze lavorative, trattandosi di una previsione di stretta interpretazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che è manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalità, non essendo irragionevole la mancata assimilazione delle ragioni di sanità a quelle lavorative, in quanto solo le prime possono mettere a repentaglio un bene primario della persona suscettibile di essere pregiudicato in modo irrimediabile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 12 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)