Sez. 1 - , Sentenza n. 23392 del 24/06/2020 Cc. (dep. 30/07/2020) Rv. 279439 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune – Autorizzazione ad allontanarsi per esigenze lavorative – Ammissibilità – Condizioni - Competenza a decidere.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene anche per esigenze di lavoro, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, sempre che sussistano gravi e comprovati motivi che rendano assolutamente necessario detto allontanamento. (Alla luce di tale principio, la Corte ha individuato il giudice competente a provvedere in ordine a tale autorizzazione in quello indicato dall'art. 12, comma 2, del citato d.lgs. e non nell'organo che ha emesso la misura di prevenzione, escludendo che detta autorizzazione possa essere considerata quale modifica della misura ai sensi dell'art. 11 del citato d.lgs.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/12/2011 num. 159 art. 11, Decreto Legisl. 06/12/2011 num. 159 art. 12, Decreto Legisl. 06/12/2011 num. 159 art. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)