Sez. 2 - , Sentenza n. 22015 del 13/02/2019 Cc. (dep. 20/05/2019) Rv. 276652 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Misure cautelari personali – Giudizio di rinvio in sede di riesame - Elementi sopravvenuti – Estensione dei poteri cognitivi del giudice - Possibilità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
In tema di riesame di misure cautelari personali, il giudice del rinvio può prendere in considerazione gli elementi sopravvenuti al provvedimento cautelare nei limiti delle valutazioni espresse nel giudizio rescindente ed a condizione che i fatti nuovi, posti a base del rinnovato riesame, incidano sull'originaria legittimità del titolo cautelare, potendo avere rilevanza, in caso contrario, solo nell'ambito di una autonoma richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione del tribunale del riesame che aveva considerato estranee all'oggetto del giudizio di rinvio le deduzioni volte ad ottenere una rivalutazione del quadro indiziario, trattandosi di profilo che aveva superato il vaglio di legittimità e, quindi, non pertinente alla rinnovata valutazione indicata nella pronuncia di annullamento).(Conf. Sez. 1, n. 5600 del 28/10/1996 Rv. 205997 - 01)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)