Sez. 3, Sentenza n. 5819 del 12/06/1999 (Rv. 527379 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Professioni sanitarie - Medici - Provvedimenti dell'organo disciplinare - Immutabilità della relativa composizione - Necessità.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Anche nei procedimenti disciplinari a carico di medici deve ritenersi vigente il principio della immutabilità della composizione del collegio giudicante, onde assicurarne, da un lato, la precostituzione (e, cioè, la "naturalità"), dall'altro, l'imparzialità, con la conseguenza che la violazione del detto principio, in relazione alla possibilità di una strumentale modificazione della composizione dell'organo (attraverso assenze "mirate") vulnera il diritto della difesa rispetto alla legalità della forma e delle garanzie procedurali dell'"iter" disciplinare, sicché il provvedimento conclusivo si palesa illegittimo, in quanto promanante da un collegio illegittimamente composto (dacché variato nel corso della procedura).
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 46, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)