Sez. U, Sentenza n. 3195 del 04/07/1989 (Rv. 463290 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - PROVVEDIMENTO RESO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE SENZA LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO - VALIDITÀ.*
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - PROVVEDIMENTO RESO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE SENZA LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO - VALIDITÀ.*
Al fine della validità del provvedimento disciplinare adottato a carico di un medico dal consiglio direttivo dell'ordine, deve escludersi la necessità che la relativa deliberazione sia resa con la partecipazione di tutti i componenti di detto organo, considerando che, in genere, le commissioni di disciplina professionale non costituiscono collegi cosiddetti perfetti, e che, inoltre, per la decisione di quel consiglio, gli artt. 46 e 47 del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, prevedono soltanto che il verbale della seduta indichi i membri intervenuti e che la decisione medesima debba essere da loro sottoscritta. (V 1030/76, mass n 379687).*
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 46, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)