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Sez. 3, Sentenza n. 7136 del 01/08/1997 (Rv. 506353 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Controversie relative a crediti del fallito - Inclusione.
Stato
decisa il 1997-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506353-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

L'art. 24 della legge fallimentare attribuisce alla competenza del tribunale fallimentare non soltanto le controversie che traggono origine dallo stato di dissesto, ma anche tutte quelle che, comunque, incidano sulla procedura concorsuale, intesa nella sua sostanziale "ratio" di realizzare, in modo unitario, l'esecuzione sul patrimonio del fallito al fine di assicurare la "par condicio creditorum", con la conseguenza che anche le cause concernenti gli eventuali crediti vantati dal fallito rientrano nella competenza dell'organo fallimentare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)