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Sez. 2, Sentenza n. 15488 del 06/12/2001 (Rv. 550945 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Scritta - Necessità - Deliberazione dell'ente pubblico autorizzante l'attività negoziale - Rilevanza ai fini della sussistenza del requisito formale - Esclusione - Sottoscrizione per accettazione da parte del privato - Rilevanza - Esclusione - Mancanza del requisito formale - Conseguenze - Nullità - Sanatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550945-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

Tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta "ad substantiam", non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi; né, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione in calce alla delibera "per accettazione" da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto il contratto privo della forma richiesta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)