Sez. 1, Sentenza n. 59 del 03/01/2001 (Rv. 542937 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Scritta - Necessità - Deliberazione dell'ente pubblico autorizzante l'attività negoziale - Rilevanza ai fini della sussistenza del requisito formale - Esclusione - Mancanza del requisito formale - Conseguenze - Nullità - Sanabilità - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
Tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta "ad substantiam", non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi; il contratto privo della forma richiesta "ad substantiam" è nullo e pertanto insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria, dovendosi quindi escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1423
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)