Sez. 3, Sentenza n. 8950 del 18/04/2006 (Rv. 591367 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | - Scritta - Necessità - Conclusione del contratto a mezzo di scritti successivi atteggiantisi come proposta e accettazione - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di incarico professionale.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
I contratti conclusi dalla P.A. "iure privatorum", oltre a richiedere la forma scritta "ad substantiam" (perciò con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi), devono essere consacrati in un unico documento, salvo che -come in caso di contratti conclusi con imprese commerciali (art. 17 r.d. n. 2240 del 1923)- la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza, ipotesi tra le quali non risulta ricompreso anche il conferimento di incarico professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)