Sez. 5, Sentenza n. 4058 del 20/09/1999 Cc. (dep. 10/11/1999) Rv. 214725 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Patteggiamento - Errore di diritto nel calcolo della pena a seguito di errore nella valutazione della continuazione - Potere di Giudice di legittimità - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l'eventuale errore di diritto (riconducendo nei limiti legali l'errato calcolo della pena) ricorre ogni qual volta la pena possa essere mantenuta, senza involuzioni in "bonam" o in "malam parte", nella misura concordata. (Fattispecie relativa ad errore di diritto in ordine all'applicazione della continuazione: la Corte, accogliendo il ricorso del P.M. e riformulando il calcolo, ha pronunziato annullamento senza rinvio, limitatamente al riconoscimento della continuazione anche per il reato colposo, e ha confermato nel resto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)