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Sez. 3, Sentenza n. 29210 del 13/05/2004 Cc. (dep. 06/07/2004) Rv. 229466 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Errore del giudice nel calcolo della sanzione amministrativa accessoria - Impugnazione specifica del P.M. - Correzione da parte della Cassazione - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229466-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice abbia anche applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - che consegue di diritto secondo quanto previsto dall'art. 189 del C.d.S. - in misura inferiore al minimo consentito dalla legge, si ha un errore di diritto al quale la Corte di Cassazione, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal pubblico ministero, può porre rimedio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo che concerne l'applicazione della sanzione amministrativa e rideterminandola nel minimo edittale di tre mesi. (La Corte ha osservato che, essendo la determinazione e l'applicazione della sanzione amministrativa sottratta all'accordo delle parti, l'errore di calcolo può essere corretto ogniqualvolta sia possibile determinare tale sanzione senza alcuna modifica - "in bonam" o "in malam partem" - alla misura della sanzione penale concordata ed applicata dal giudice di merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Cod. Strada Nuovo art. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)