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Sez. 2, Sentenza n. 796 del 05/02/1985 (Rv. 438992 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - DIRITTO POTESTATIVO AD UNA SENTENZA DI MERITO - EFFETTIVA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO CONTROVERSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438992-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - DIRITTO POTESTATIVO AD UNA SENTENZA DI MERITO - EFFETTIVA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO CONTROVERSO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La legitimatio ad causam (o legittimazione ad agire), che costituisce una condizione dell'Azione, va intesa come il diritto potestativo non già di ottenere una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito, e si risolve, perciò, nella titolarità del potere di promuovere (o del dovere di subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto controverso, la quale attiene, invece, al merito della decisione ed è riservata all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile se immune da vizi logici o giuridici. (V 5592/81, mass n 416317; (V 1321/81, mass n 411920; (V 1344/79, mass n 397614; (Conf 4524/83, mass n 429395).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)