Sez. 3, Sentenza n. 4033 del 21/02/1997 Ud. (dep. 07/05/1997) Rv. 207763 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - FORMALITÀ | Impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato - Domicilio individuato, ma imputato non reperito - Rispettive ipotesi e conseguenze - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - FORMALITÀ
Si ha impossibilità di notificazione all'imputato nel domicilio dichiarato quando siano insufficienti o inidonee le indicazioni contenute nella dichiarazione, sicché l'ufficiale giudiziario, eseguite le opportune ricerche, non sia stato in grado di individuare il domicilio; quando, invece, il domicilio dichiarato sia individuato - come nella specie - ma l'imputato non sia stato reperito né vi siano persone idonee a ricevere la copia, la notificazione deve avvenire mediante deposito nella casa comunale. (Nel rigettare il ricorso, la S.C. ha ritenuto non sussistere la nullità della notifica del decreto di citazione eseguita mediante deposito nella casa comunale ex art. 157 comma 8 cod.proc.pen. e non mediante consegna al difensore ai sensi dell'art.161 comma 4 stesso codice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)